• Guida alle agevolazioni fiscali per ristrutturazioni edilizia - sismabonus ecc...

    fonte Agenzia delle Entrate ultimo aggiornamento del 17.10.2022

    27/10/2022 Autore: Agenzia delle Entrate

    L’agevolazione fiscale sugli interventi di ristrutturazione edilizia è disciplinata dall’art. 16-bis del Dpr 917/86 e consiste in una detrazione dall’Irpef del 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare.

    Tuttavia, per le spese sostenute dal 26 giugno 2021 al 31 dicembre 2024 la detrazione è elevata al 50% e il limite massimo di spesa è di 96.000 euro.

    La detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

    È prevista, inoltre, una detrazione Irpef, entro l’importo massimo di 96.000 euro, anche per chi acquista fabbricati a uso abitativo ristrutturati.
    In particolare, la detrazione spetta nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro 18 mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile.
    Indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti, l’acquirente o l’assegnatario dell’immobile deve comunque calcolare la detrazione su un importo forfetario, pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell’abitazione (comprensivo di Iva). Anche questa detrazione va ripartita in 10 rate annuali di pari importo.

    Alternative alla detrazione: cessione del credito o sconto in fattura

    I beneficiari della detrazione possono optare, in alternativa all’utilizzo diretto della detrazione:

    • per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore che ha effettuato gli interventi (il cosiddetto sconto in fattura)
    • per la cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante.

    La legge non prevede l’ulteriore cessione del credito, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di:

    • banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto all'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (indicati nel decreto legislativo n. 385/1993)
    • società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto Testo unico
    • imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del decreto legislativo n. 209/2005.

    Le banche o le società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del decreto legislativo n. 385/1993, possono sempre effettuare la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti (cioè diversi dalle persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta), che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa o con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione per il correntista.

    Link diretto al sito dell'AdE con ulteriori info e collegamenti: Cittadini - Ristrutturazioni edilizie - Che cos'è - Agenzia delle Entrate (agenziaentrate.gov.it)

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